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Art. 53 PES
1 Il Sistema d’informazione per la presentazione elettronica della situazione (PES) è uno strumento di condotta che serve alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni per diffondere informazioni allo scopo di definire e attuare misure di polizia di sicurezza, segnatamente in occasione di eventi in cui si temono atti violenti. 2 PES contiene dati riguardanti eventi nonché dati riguardanti misure per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna. 3 I collaboratori del SIC e delle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni incaricati della condotta in materia di politica di sicurezza o della valutazione e della gestione di eventi che incidono sulla situazione hanno accesso a PES mediante procedura di richiamo. 4 In occasione di eventi particolari, il SIC può concedere l’accesso temporaneo mediante procedura di richiamo anche a enti privati e ad autorità di sicurezza e di polizia estere. L’accesso è limitato ai dati del sistema necessari a tali enti e autorità per l’adempimento dei loro compiti in relazione con la gestione di un simile evento. |