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Art. 61 Comunicazione di dati personali ad autorità estere
1 Il SIC può comunicare dati personali o elenchi di dati personali all’estero. Prima di ogni comunicazione verifica che le condizioni legali siano soddisfatte. 2 Se la legislazione dello Stato destinatario non assicura una protezione adeguata dei dati, i dati personali possono essergli comunicati in deroga all’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 199225 sulla protezione dei dati (LPD) soltanto se la Svizzera intrattiene con detto Stato relazioni diplomatiche e se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
3 Il SIC può, in casi specifici, comunicare dati personali a Stati con i quali la Svizzera intrattiene relazioni diplomatiche se lo Stato richiedente garantisce per scritto di avere il consenso della persona interessata e i dati in questione gli consentono di valutare se tale persona possa collaborare a progetti esteri classificati nel settore della sicurezza interna o esterna oppure accedere a informazioni, materiali o impianti esteri classificati. 4 Il SIC può comunicare dati personali, mediante procedura di richiamo, ad organi di sicurezza di Stati terzi se detti Stati assicurano una protezione adeguata dei dati e se con essi la Svizzera ha concluso un trattato secondo l’articolo 70 capoverso 3. 5 I dati personali non possono essere comunicati a un organo di sicurezza estero se ciò comporta per la persona interessata il pericolo di una doppia punizione o pregiudizi gravi per la vita, l’integrità fisica o la libertà ai sensi della Convenzione del 4 novembre 195026 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o di altri trattati internazionali ratificati dalla Svizzera. 6 Se i dati personali sono richiesti nel quadro di un procedimento legale, si applicano le disposizioni determinanti in materia di assistenza giudiziaria. |
