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Art. 71 Tutela di altri interessi nazionali importanti
1 Nel caso di una minaccia grave e incombente, il Consiglio federale può incaricare il SIC di eseguire misure secondo la presente legge, sempre che tali misure siano necessarie per tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l’articolo 3. 2 Stabilisce nel caso specifico la durata, lo scopo, il genere e l’estensione della misura. 3 Le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione sottostanno alla procedura di autorizzazione secondo gli articoli 26–33. 4 Se assegna un mandato secondo il capoverso 1, il Consiglio federale ne informa entro 24 ore la DelCG. |