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Art. 32 Fine della misura di acquisizione
1 Il SIC pone fine senza indugio alla misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione se:
2 Nei casi d’urgenza, il SIC provvede affinché i dati acquisiti siano distrutti senza indugio se:
3 Se altri servizi collaborano all’esecuzione della misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione, il SIC comunica loro la fine di detta misura. 4 Il SIC comunica la fine della misura di acquisizione al TAF e al capo del DDPS. |