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Art. 7 Infortuni professionali
1Sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPGA1) di cui è vittima l’assicurato:2
2Sono pure infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati a tempo parziale, la cui durata di lavoro è inferiore al minimo previsto dal Consiglio federale, e occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno. 3Il Consiglio federale può definire altrimenti l’infortunio professionale per settori dell’economia con particolari forme di gestione, segnatamente l’agricoltura ed il piccolo artigianato. 1 RS 830.1 |