Art. 78 Eventi di grandi proporzioni 173
1 Se un evento infortunistico rischia verosimilmente di comportare, per gli assicuratori di cui all’articolo 68, prestazioni assicurative che superano il volume netto dei premi dei rami assicurativi obbligatori dell’anno di assicurazione precedente all’evento infortunistico (evento di grandi proporzioni), i singoli assicuratori annunciano regolarmente alla cassa suppletiva (art. 72) la stima del costo complessivo dell’evento infortunistico e i pagamenti effettuati. 2 Gli eventi che si verificano in luoghi e tempi diversi costituiscono un unico evento di grandi proporzioni se sono riconducibili alla stessa causa. 173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164375; FF 2008 4703, 2014 6835). |