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Art. 80 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni privata
1 Se l’assicurazione militare o un’assicurazione contro le malattie o gli infortuni privata ha versato indebitamente prestazioni a un assicurato sgravando a torto l’altro assicuratore, quest’ultimo deve rimborsare l’importo di cui è stato sgravato, sino però a concorrenza dei suoi obblighi contrattuali o legali. 2 Nel caso di responsabilità soltanto parziale dell’assicurazione militare o dell’assicurazione contro le malattie o gli infortuni private, l’assicurazione sgravata a torto deve rimborsare proporzionalmente le prestazioni di cura assunte interamente in virtù di un contratto o della legge, sino però a concorrenza dei suoi obblighi contrattuali o legali. 3 Se le parti non possono accordarsi, l’assicurazione militare emana una decisione. 4 Il diritto alla ripetizione si prescrive entro cinque anni dal versamento delle prestazioni. |