Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paesedell'8 ottobre 1982 (Stato 1° gennaio 2013) |
Art. 11a Assunzione dei costi delle scorte obbligatorie da parte della Confederazione
Se i costi di deposito e le perdite su derrate alimentari di base delle scorte obbligatorie, siano esse importate oppure prodotte o trasformate in Svizzera, non possono essere coperti mediante i mezzi del fondo di garanzia o di istituzioni analoghe, la Confederazione può assumere, in parte o integralmente, i costi non coperti. Il Consiglio federale determina per quali scorte obbligatorie sono versati i relativi contributi. 1 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1439; FF 1999 8173). |