Legge federale
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Art. 21 Assunzione dei costi da parte della Confederazione
1 Se i mezzi dei fondi di garanzia non sono sufficienti per coprire le spese di deposito e il deprezzamento delle merci delle scorte obbligatorie, gli enti privati incaricati di amministrare tali fondi (art. 16) adottano le misure necessarie. Non è ammesso riscuotere una tassa su derrate alimentari, alimenti per animali, sementi e materiale vegetale di produzione nazionale. 2 Se è dimostrato che i costi per la costituzione di scorte obbligatorie non possono essere coperti con le misure di cui al capoverso 1 nonché con le misure ordinate dall’UFAE secondo l’articolo 17 capoverso 2, la Confederazione assume, integralmente o in parte, i costi non coperti. Nel caso di derrate alimentari, alimenti per animali, sementi e materiale vegetale di produzione nazionale, la Confederazione assume integralmente i costi non coperti. 3 Il Consiglio federale stabilisce i criteri per l’assunzione dei costi. |