Legge federale
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Art. 44 Prescrizione 9
1 Le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 41 e 43 si prescrivono in tre anni dal giorno in cui le autorità federali competenti ne hanno avuto conoscenza, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui sono nate. 2 Se il fatto da cui deriva la pretesa della Confederazione commesso dall’obbligato costituisce un fatto punibile, la pretesa si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. 3 Le pretese di terzi lesi ai sensi dell’articolo 41 capoverso 4 si prescrivono in tre anni dal giorno in cui questi hanno avuto conoscenza della confisca, da parte della Confederazione, delle merci o dei vantaggi pecuniari illecitamente ottenuti, ma al più tardi in dieci anni dalla confisca. 9 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). |