Legge federale
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Art. 45 Opposizione
1 Le decisioni fondate sugli articoli 31–33 o sulle relative disposizioni d’esecuzione possono essere impugnate mediante opposizione. 2 L’opposizione deve essere inoltrata per scritto all’autorità di decisione entro cinque giorni dalla notifica della decisione. Deve indicare le conclusioni e i fatti a sostegno della motivazione. |