Legge federale
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Art. 64 Obbligo di informare
1 Ognuno è tenuto a fornire alle autorità competenti e alle organizzazioni dell’eco-nomia tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione della presente legge, a mettere a loro disposizione i documenti necessari e a permettere loro l’accesso ai propri locali e fondi. 2 L’articolo 169 del Codice di procedura penale13 si applica per analogia. 3 Nonostante l’obbligo del segreto, l’UDSC mette gli atti e i dati a disposizione dell’UFAE, dei settori specializzati, degli enti incaricati di amministrare i fondi di garanzia e delle organizzazioni dell’economia, nella misura indispensabile per l’esecuzione della presente legge.14 14 Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). |