Legge federale
|
Art. 28 Silvicoltura
1 Il Consiglio federale può ordinare un maggior sfruttamento delle foreste per garantire l’approvvigionamento economico del Paese. 2 Se è istituito un fondo di compensazione per coprire le spese derivanti dal maggior sfruttamento, il Consiglio federale può prevedere che anche le aziende forestali che non partecipano al fondo versino contributi qualora il fondo:
3 I contributi di cui al capoverso 2 non possono servire a finanziare l’amministrazione del fondo. |