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Art. 23 Notificazione di decisioni
1Il committente notifica le decisioni, motivate sommariamente, di cui all'articolo 29 secondo i dettami dell'articolo 24 capoverso 1 o mediante recapito. 2Su richiesta, il committente deve comunicare senza indugio agli offerenti non considerati le seguenti informazioni:
3Il committente non deve comunicare le informazioni di cui al capoverso 2 qualora:
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