1 Il committente che organizza un concorso di progettazione o di prestazione globale o che assegna un mandato di studio parallelo definisce la procedura applicabile nel singolo caso, nel rispetto dei principi della presente legge. Può rinviare alle pertinenti disposizioni delle associazioni di categoria.
2 Il Consiglio federale stabilisce:
- a.
- i tipi di concorso e le modalità di svolgimento dei mandati di studio paralleli;
- b.
- i tipi di procedura applicabili;
- c.
- i requisiti per lo svolgimento dei lavori preparatori;
- d.
- le modalità dell’esame tecnico preliminare dei lavori in concorso prima della loro valutazione da parte del gruppo di esperti;
- e.
- le particolari modalità di svolgimento dei mandati di studio paralleli e dei concorsi finalizzati all’acquisto di prestazioni nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- f.
- la composizione del gruppo di esperti e i requisiti d’indipendenza dei membri;
- g.
- i compiti del gruppo di esperti;
- h.
- le condizioni alle quali il gruppo di esperti può decidere l’acquisto del lavoro presentato;
- i.
- le condizioni alle quali il gruppo di esperti può classificare i lavori in concorso che si scostano dalle disposizioni del programma di concorso;
- j.
- le modalità con cui possono essere assegnati premi e i diritti che i vincitori possono far valere a seconda del tipo di concorso;
- k.
- le indennità spettanti agli autori dei lavori in concorso premiati nei casi in cui il committente non segua la raccomandazione del gruppo di esperti.