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Art. 47 Riduzione dei termini per le commesse pubbliche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali
1 In caso di urgenza comprovata il committente può ridurre a non meno di dieci giorni i termini minimi di cui all’articolo 46 capoverso 2. 2 Al verificarsi delle seguenti condizioni il committente può ridurre di cinque giorni, per ognuna di esse, il termine minimo di 40 giorni per la presentazione delle offerte di cui all’articolo 46 capoverso 2:
3 Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all’articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se ha pubblicato, almeno 40 giorni ma al massimo 12 mesi prima della pubblicazione del bando, un preavviso con il seguente contenuto:
4 Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all’articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se acquista prestazioni richieste periodicamente e ha annunciato la riduzione del termine in un bando precedente. 5 Inoltre, in occasione dell’acquisto di beni o di prestazioni di servizi commerciali oppure di una combinazione di entrambi, il committente può in ogni caso ridurre a non meno di 13 giorni il termine per la presentazione delle offerte, sempre che pubblichi simultaneamente e in forma elettronica il bando e la relativa documentazione. Se riceve per via elettronica offerte di beni o di prestazioni di servizi commerciali, il committente può inoltre ridurre il termine a non meno di dieci giorni. |