Legge federale
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Art. 14 Consultazione da parte dei servizi mittenti
1 I servizi mittenti possono consultare i documenti da essi versati anche durante il termine di protezione. 2 Nel caso di dati personali i servizi mittenti possono, durante il termine di protezione, consultare i documenti da essi versati qualora ne abbiano bisogno:
3 Sono fatte salve limitazioni previste da altri disciplinamenti legali. 4 Gli archivi non possono più essere modificati. |
