Legge federale
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Art. 15 Informazioni e contestazione 8
1 La fornitura di informazioni e la concessione della consultazione alle persone interessate sono rette dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 20209 sulla protezione dei dati. I servizi mittenti decidono in merito al rifiuto dell’informazione o della consultazione.10 2 L’Archivio federale può inoltre differire o limitare la comunicazione di informazioni qualora essa sia incompatibile con una gestione amministrativa razionale. 3 Le persone interessate non possono esigere la distruzione o la rettifica di dati; devono limitarsi a segnalarne il carattere litigioso o l’inesattezza. 8 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 10 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |