Legge federale
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Art. 8 Determinazione e aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione e dell’economia domestica d’appartenenza
1 Se necessario per determinare e aggiornare l’identificatore dell’abitazione e dell’economia domestica d’appartenenza di una persona possono essere riportate nei registri degli abitanti le caratteristiche contenute nel REA. 2 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché i servizi industriali e altri servizi che tengono registri forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i dati necessari alla determinazione e all’aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione di una persona. 3 Per la determinazione e l’aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione i Cantoni possono introdurre una numerazione fisica delle abitazioni. I numeri fisici delle abitazioni sono gestiti nel REA come numero cantonale o comunale dell’abitazione. 4 I Cantoni possono emanare altre norme per assicurare la determinazione e l’aggiornamento dell’identificatore dell’abitazione. |