Legge federale
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Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente legge si applica ai seguenti registri:
2 La presente legge si applica inoltre:
3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2015. 4 Nuovo testo giusta l’all. n. III 3 della L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all’estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3857; FF 2014 17232379). 5 La designazione è stata adattata in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° set. 2016. 6 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 20166705). 8 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione) (RU 2011 4745; FF 2011 497). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 20166705). |