Legge federale
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Art. 3 Compiti e competenze dei Cantoni
1 Se del caso, i Cantoni stabiliscono, nel loro piano direttore, misure atte a favorire un migliore tasso di occupazione delle abitazioni secondarie nonché a promuovere l’industria alberghiera e un’offerta di abitazioni primarie a prezzi moderati. 2 I Cantoni possono emanare prescrizioni che limitano la realizzazione e l’uso delle abitazioni in modo più severo rispetto alla presente legge. |