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Art. 76 Abrogazione della protezione provvisoria e allontanamento
1Dopo aver consultato rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e organizzazioni internazionali, il Consiglio federale fissa la data dell’abrogazione della protezione provvisoria accordata a certi gruppi di persone; esso statuisce con una decisione di portata generale. 2La SEM accorda il diritto d’essere sentiti alle persone toccate dalla decisione giusta il capoverso 1. 3Se l’esercizio del diritto d’essere sentiti fa apparire indizi di persecuzione, si procede a un’audizione in applicazione dell’articolo 29.1 4La SEM dispone l’allontanamento delle persone toccate dalla decisione che, avendo il diritto di essere sentite, non si esprimono. Per l’esecuzione dell’allontanamento sono applicabili per analogia gli articoli 10 capoverso 4 e 46–48 della presente legge nonché l’articolo 71 LStrI2.3 5Ai capoversi 2–4 si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1a del capitolo 8.4 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). |