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Art. 89a Obbligo di collaborare dei beneficiari di sussidi
1La SEM può obbligare i Cantoni a rilevare e mettere a sua disposizione i dati necessari per la vigilanza finanziaria, per la fissazione e l’adeguamento delle indennità finanziarie della Confederazione secondo gli articoli 88 e 91 capoverso 2bis della presente legge, nonché gli articoli 55 e 87 LStrI2 oppure a registrarli nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della SEM. 2Se un Cantone non adempie tale obbligo, la SEM può ridurre le indennità finanziarie destinate a tale Cantone o fissarle in funzione dei dati disponibili. 1 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). |