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Art. 89b Rimborso e rinuncia al versamento di indennizzi a titolo forfettario
1La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all’articolo 88 della presente legge e agli articoli 552 e 87 LStrI3 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d’esecuzione secondo l’articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza. 2Se l’inadempimento o l’adempimento parziale degli obblighi in materia d’esecuzione secondo l’articolo 46 determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell’interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone gli indennizzi a titolo forfettario di cui all’articolo 88 della presente legge e agli articoli 554 e 87 LStrI per coprire le spese corrispondenti. 1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917). |