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Art. 108a Coordinamento con la procedura d’estradizione 349
Se contro il richiedente è pendente una domanda d’estradizione ai sensi della legge del 20 marzo 1981350 sull’assistenza in materia penale, le autorità di ricorso decidono sul ricorso in materia d’asilo tenendo conto degli atti della procedura d’estradizione. 349 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d’asilo e la procedura d’estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295). |