|
Art. 89 Fissazione delle somme forfettarie 241
1 Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose. 2 Definisce l’assetto delle somme forfettarie, nonché la durata e le condizioni per il versamento. Può segnatamente:
3 La SEM può subordinare il versamento di singole componenti delle somme forfettarie al raggiungimento di obiettivi di politica sociale. 4 Le somme forfettarie sono adeguate periodicamente al rincaro e, se necessario, riesaminate. 241 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). |