Legge federale
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Art. 6 Consiglio d’amministrazione: statuto, nomina, organizzazione e relazioni d’interesse
1 Il consiglio d’amministrazione è l’organo direttivo supremo di Innosuisse. Si compone di 5–7 membri del mondo scientifico ed economico esperti in materia di promozione dell’innovazione. 2 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’amministrazione e ne designa il presidente. Esso li nomina periodicamente per un mandato di quattro anni, rinnovabile. La durata del mandato di un membro del consiglio d’amministrazione è limitata a otto anni, quello del presidente a 12 anni, tenuto conto di un eventuale mandato svolto in quanto membro del consiglio d’amministrazione. Il Consiglio federale può revocare il mandato a membri del consiglio d’amministrazione per gravi motivi.8 3 I candidati alla nomina nel consiglio d’amministrazione devono dichiarare al Consiglio federale le loro relazioni d’interesse. 4 I membri del consiglio d’amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi di Innosuisse. Devono dichiarare le loro relazioni d’interesse. 5 Il consiglio d’amministrazione adotta le misure organizzative necessarie a tutelare gli interessi di Innosuisse e a prevenire conflitti d’interesse. 6 Il Consiglio federale stabilisce gli onorari dei membri del consiglio d’amministrazione e le altre condizioni contrattuali. Il contratto stipulato dai membri del consiglio d’amministrazione con Innosuisse è retto dal diritto pubblico. 7 I membri del consiglio d’amministrazione comunicano senza indugio al medesimo eventuali cambiamenti nelle loro relazioni d’interesse. Il consiglio d’amministrazione ne informa il Consiglio federale nel suo rapporto di gestione annuale. Se una relazione d’interesse è incompatibile con l’appartenenza al consiglio d’amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d’amministrazione ne chiede la revoca al Consiglio federale. 8 I membri del consiglio d’amministrazione sono tenuti al segreto d’ufficio durante il mandato e anche dopo la cessazione dello stesso. 8 Nuovo testo del secondo, terzo e quarto per. giusta l’all. della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell’innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480). |