Legge federale
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Art. 16b Rinnovo dell’omologazione 71
1 L’omologazione è rinnovata su richiesta se le condizioni per il suo rilascio continuano a essere adempiute. 2 Una volta rinnovata, l’omologazione è di regola valida a tempo indeterminato. L’Istituto può tuttavia limitarne la durata, segnatamente nel caso delle omologazioni secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettere a e b. 71 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |