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Art. 47d Copertura finanziaria e responsabilità 116
1 Il fabbricante o il mandatario deve disporre di una copertura finanziaria sufficiente per i danni causati da dispositivi medici difettosi. 2 Il mandatario e il fabbricante sono solidalmente responsabili nei confronti del danneggiato. 116 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961; FF 2019 1). |