Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 20 dicembre 1946 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 95 Assunzione delle spese e tasse postali
1Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione le spese:
1bisIl Fondo di compensazione AVS rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dallo svolgimento dei compiti di vigilanza, dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un’informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni.4 Dopo aver consultato il consiglio d’amministrazione del Fondo di compensazione AVS, il Consiglio federale fissa l’importo che può essere utilizzato per l’informazione degli assicurati.5 1terIl Fondo di compensazione AVS assume anche le spese sostenute dalla Confederazione per effettuare o far effettuare studi scientifici sull’attuazione e sugli effetti della presente legge al fine di migliorare il funzionamento dell’assicurazione.6 1quaterSu richiesta dell’ufficio federale competente, il Fondo di compensazione AVS assume le spese per lo sviluppo di applicazioni informatiche che comportino agevolazioni sia per le casse di compensazione sia per gli assicurati e i datori di lavoro.7 2Il Fondo di compensazione AVS assume le tasse postali derivanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.8 Esse devono essere rifuse in una cifra globale all’amministrazione postale. Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari delimitanti l’affrancatura in blocco. 3Le spese derivanti all’Ufficio centrale di compensazione dall’applicazione della legge federale del 20 giugno 19529 sugli assegni familiari nell’agricoltura e le spese per l’affrancatura in blocco sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso 4 e 19 di tale legge.10 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449). |