Legge federale
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Art. 14b Obbligo di annunciare ed elenco per le banche cooperative 85
1 Per l’acquisto di buoni di partecipazione non quotati, nei confronti della banca cooperativa si applicano per analogia l’obbligo di annunciare, l’onere della prova e l’obbligo di identificazione come per l’acquisto di azioni al portatore non quotate nei confronti della società anonima (art. 697i–697k e 697m CO86). 2 La banca cooperativa iscrive nell’elenco dei soci i titolari di buoni di partecipazione e gli aventi economicamente diritto annunciati alla banca cooperativa. 3 Oltre alle disposizioni relative all’elenco dei soci della cooperativa, a tale elenco si applicano anche le disposizioni del diritto della società anonima sull’elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società (art. 697l CO). 85 Introdotto dall’all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |