Legge federale
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Art. 3quater58
1 Il Consiglio federale può dichiarare nei trattati internazionali che le esigenze particolari di autorizzazione conformemente agli articoli 3bis e 3ter non sono in parte applicabili se cittadini di uno Stato contraente o persone giuridiche con sede in uno Stato contraente creano una banca organizzata secondo il diritto svizzero, la rilevano o vi acquistano una partecipazione qualificata. Fatte salve le norme internazionali contrarie, esso può subordinare la sua decisione alla concessione della reciprocità da parte dell’altro Stato contraente. 2 Le disposizioni menzionate sono applicabili se la persona giuridica è a sua volta dominata direttamente o indirettamente da cittadini di uno Stato terzo e da persone giuridiche con sede in uno Stato terzo. 58 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). |