Legge federale
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Art. 37h Principio 181
1 Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati di cui all’articolo 37a capoverso 1 presso gli uffici svizzeri. A tal fine, prima dell’accettazione di questi depositi le banche devono aderire all’autodisciplina delle banche. 2 L’autodisciplina necessita dell’approvazione della FINMA. 3 L’autodisciplina è approvata se:
4 I preparativi di cui al capoverso 3 lettera d comprendono in particolare la predisposizione di:
5 Il Consiglio federale può adeguare le condizioni di cui al capoverso 3 lettera b se particolari circostanze lo esigono. 6 Se l’autodisciplina non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1–4, il Consiglio federale disciplina la garanzia dei depositi in un’ordinanza. Stabilisce in particolare il responsabile della garanzia dei depositi e fissa i contributi delle banche. 7 Le ripercussioni delle forme di finanziamento di cui al capoverso 3 lettera c sulle esigenze in materia di liquidità e di fondi propri vanno neutralizzate in modo che, nella misura del possibile, le diverse forme di finanziamento siano trattate in modo equivalente. Il Consiglio federale emana le disposizioni tecniche di esecuzione. 181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). Vedi anche la disp. fin. della mod. del 17 dic. 2021 alla fine del presente testo. |