Legge federale
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Art. 4sexies69
Per i beni crittografici che la banca detiene come valori depositati per i clienti deponenti la FINMA può nei singoli casi fissare un importo massimo, se questo appare giustificato a causa dei rischi connessi all’attività. La FINMA considera in particolare la funzione dei beni crittografici, le tecnologie su cui si basano nonché i fattori di riduzione dei rischi. 69 Introdotto dal n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221). |