Legge federale
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Art. 53
1 Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
2 Le disposizioni cantonali sul privilegio legale in favore dei depositi a risparmio cessano di essere valide se, entro tre anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge, non sono state sostituite da nuove disposizioni che siano conformi agli articoli 15 e 16. 215 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). |