1 Il piano di risanamento deve adempiere le seguenti esigenze:
- a.
- si fonda su una valutazione prudente degli attivi e dei passivi della banca nonché su una stima prudente della necessità di risanamento;
- b.
- presumibilmente, non pone i creditori in una posizione economica peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca;
- c.
- tiene adeguatamente conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari, nonché del grado dei creditori;
- d.
- tiene adeguatamente conto dei legami giuridici o economici tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali.
2 Il piano di risanamento indica e chiarisce i principi fondamentali del risanamento e contiene in particolare precisazioni circa:
- a.
- l’adempimento delle esigenze di cui al capoverso 1;
- b.
- il modo in cui la banca, eseguito il risanamento, adempie le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali;
- c.
- la futura struttura del capitale e il modello di attività della banca;
- d.
- gli attivi e i passivi della banca;
- e.
- la futura organizzazione e conduzione della banca nonché la nomina e la revoca dei suoi organi;
- f.
- la normativa applicabile agli organi uscenti;
- g.
- la futura organizzazione del gruppo o del conglomerato;
- h.
- il genere e la portata di eventuali ingerenze nei diritti dei proprietari e dei creditori;
- i.
- un’eventuale esclusione del diritto della banca di domandare la revocazione ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 e delle pretese fondate sulla responsabilità ai sensi dell’articolo 39;
- j.
- le operazioni che necessitano di un’iscrizione nel registro di commercio o nel registro fondiario.
137 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).