Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliaridel 24 marzo 1995 (Stato 1° gennaio 2016) |
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Art. 35a Divieto di esercitare l'attività
La FINMA può vietare durevolmente o temporaneamente l'esercizio dell'attività alle persone che effettuano il commercio di valori mobiliari in qualità di collaboratori responsabili di un commerciante di valori mobiliari e che violano gravemente la presente legge, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne. 1 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). |
