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Art. 11
1 La Confederazione può, eccezionalmente, accordare contributi finanziari:
2 I contributi finanziari ammontano di regola al 30 per cento al massimo delle spese d’esercizio computabili; non possono superare l’importo del disavanzo d’esercizio. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari; stabilisce segnatamente le spese d’esercizio computabili e designa le istituzioni che hanno diritto ai contributi. |