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Art. 25 Collocamento in relazione con l’estero
1 La Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) gestisce un servizio di consulenza che fornisce, senza garanzia di esattezza, informazioni sulle prescrizioni d’entrata, le possibilità di lavoro e le condizioni di vita nei Paesi esteri e le trasmette a persone che desiderano esercitare un’attività lucrativa all’estero.14 2 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione sostiene nella ricerca di un posto di lavoro i cittadini svizzeri che desiderano rimpatriare e coordina gli sforzi degli uffici del lavoro per il loro collocamento.15 2bis La Confederazione può sostenere la ricerca di posti di lavoro all’estero con altri provvedimenti.16 3 ...17 14 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021(RU2021338;FF20193659). 15 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021(RU2021338;FF20193659). 16 Introdotto dall’all. n. III 5 della L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all’estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3857; FF 2014 17232379). 17 Abrogatodall’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU2021338;FF20193659). |
