Legge federale
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Art. 58102
Valutazione del danno 1 Tanto l’assicuratore quanto l’avente diritto possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio dalle parti. Nel caso di distruzione parziale di prodotti agricoli, segnatamente per effetto della grandine, la valutazione del danno dev’essere, a richiesta dell’una o dell’altra delle parti, rimandata fino al raccolto. 2 Quando una delle parti rifiuti di cooperare alla valutazione del danno o quando le due parti non possano intendersi circa l’importanza del danno avvenuto, questo, salvo patti speciali, dovrà essere valutato da periti designati dall’autorità giudiziaria. 3 Il fatto di avere cooperato alla valutazione del danno non priva l’assicuratore delle eccezioni che gli spettano contro la pretesa d’indennità dell’avente diritto. 4 È nullo il patto che vieti all’avente diritto di farsi assistere nelle trattative per la valutazione del danno. 5 Le spese di valutazione del danno incombono alle parti in eguale misura. 102 Originario art. 67. |
