Legge federale
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Art. 2a6
Diritto di revoca 1 Lo stipulante può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. 2 Il termine di revoca è di quattordici giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante ha proposto o accettato il contratto. 3 Il termine è osservato se lo stipulante comunica la revoca all’assicuratore, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l’ultimo giorno del termine. 4 Il diritto di revoca è escluso per le assicurazioni collettive di persone, le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese. 5 Fintantoché, nonostante la revoca, il terzo leso può fare valere in buona fede pretese nei confronti dell’assicuratore, lo stipulante deve il premio e l’assicuratore non può opporre al terzo leso l’inefficacia del contratto. 6 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401). |