Legge federale
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Art. 38
Obbligo di dare avviso del sinistro 1 Accaduto il sinistro, l’avente diritto, tosto che sia venuto a conoscenza del medesimo e del diritto derivante per lui dall’assicurazione, deve darne avviso all’assicuratore. Il contratto può disporre che tale avviso sarà dato per iscritto. 2 Quando l’avente diritto manchi per sua colpa a quest’obbligo, l’assicuratore può ridurre l’indennità dell’importo di cui si troverebbe diminuita se l’avviso fosse stato dato in tempo. 3 L’assicuratore non è vincolato al contratto se l’avente diritto, nell’intenzione d’impedire che l’assicuratore possa accertare in tempo utile le circostanze nelle quali il sinistro è accaduto, ha omesso di dare indilatamente l’avviso. |