Legge federale
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Art. 16 Condizioni e oneri nel caso singolo
1 Per tutelare la finalità dell’aiuto, le autorità federali competenti possono stabilire condizioni e oneri quali una sistemazione razionale dei fondi, misure garantenti, entro un termine adeguato, l’urbanizzazione particolare e l’edificazione. 2 Gli impianti d’urbanizzazione conformi ai piani esecutori di sistemazione regionale e locale sono considerati razionali a tenore del capoverso 1. |