Legge federale
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Art. 28
1 La Confederazione può promuovere, soprattutto nell’interesse della razionalizzazione delle costruzioni, i lavori di ricerca e di sviluppo nel campo dell’edilizia.10 Essa coordina i lavori di ricerca e di sviluppo e provvede alla divulgazione dei risultati conseguiti. 2 La Confederazione può promuovere la normalizzazione e la standardizzazione della costruzione e degli elementi edili.11 3 La Confederazione può promuovere l’applicazione di sistemi di costruzione e metodi di lavorazione razionali. 10Nuovo testo giusta il n. 22 dell’all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1). 11Nuovo testo giusta il n. 22 dell’all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1). |