Legge federale
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Art. 63 Indicazioni fallaci
1 La promessa o l’assegnazione di qualsiasi aiuto federale dev’essere negata e le autorità sono state indotte o si è tentato di indurle in errore mediante indicazioni fallaci o dissimulazione di fatti; le prestazioni già effettuate devono essere rimborsate. 2 I richiedenti o altri interessati colpevoli possono essere esclusi dall’aiuto federale secondo la presente legge o altre disposizioni federali, nonché dall’aggiudicazione di lavori della Confederazione. 3 Rimane riservato il perseguimento penale. |