Legge federale
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Art. 42a Inchieste nelle procedure secondo l’Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e la CE 38
1 La Commissione della concorrenza è l’autorità svizzera competente per la cooperazione con gli organi della Comunità europea secondo l’articolo 11 dell’Accordo del 21 giugno 199939 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. 2 Un’impresa che si oppone alla verifica effettuata nell’ambito di una procedura basata sull’articolo 11 dell’Accordo può essere sottoposta, su richiesta della Commissione della Comunità europea, a misure di inchiesta secondo l’articolo 42; è applicabile l’articolo 44 38 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 20041385; FF 2002 18354927). |