Legge federale
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Art. 50 Infrazioni in relazione con conciliazioni e decisioni dell’autorità 47
All’impresa che a proprio vantaggio contravviene a una conciliazione, a una decisione passata in giudicato delle autorità in materia di concorrenza o a una decisione di un’autorità di ricorso è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d’affari realizzata in Svizzera nei tre ultimi esercizi. L’articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. Nella determinazione dell’importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l’impresa ha conseguito con le pratiche illecite. 47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 20041385; FF 2002 18354927). |