Legge federale
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Art. 7 Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti
1 Un esame estero per consulenti in brevetti è riconosciuto se la sua equivalenza con un esame federale per consulenti in brevetti:
2 Il Consiglio federale designa il servizio competente per il riconoscimento. 3 Se non riconosce un esame estero per consulenti in brevetti, il servizio competente decide come può essere soddisfatto il requisito di cui all’articolo 2 lettera b. |