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Art. 15 Relazioni di servizio
1Il Controllo federale delle finanze tratta direttamente con le Commissioni delle finanze e la Delegazione delle finanze delle Camere federali, il Consiglio federale, le unità amministrative della Confederazione, i tribunali della Confederazione nonché le organizzazioni sottoposte alla vigilanza finanziaria e le persone fuori dell’Amministrazione federale.1 2Il Controllo federale delle finanze comunica al capo del Dipartimento federale delle finanze2 tutte le faccende che tratta direttamente con i capi degli altri Dipartimenti, il Cancelliere della Confederazione o il Consiglio federale. 3Se il Controllo federale delle finanze constata particolari anomalie o irregolarità sostanziali o di rilevante importanza finanziaria, ne informa, oltre i servizi interessati, il capo del Dipartimento competente e il capo del Dipartimento federale delle finanze. Se le irregolarità constatate concernono la gestione finanziaria di servizi del Dipartimento federale delle finanze, ne devono essere informati il presidente della Confederazione o il vicepresidente del Consiglio federale. Contemporaneamente, il Controllo federale delle finanze informa la Delegazione delle finanze. Se lo ritiene opportuno, può informare il Consiglio federale anziché il capo del Dipartimento competente.3 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645). |