Legge federale
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Art. 10 Informazione, assistenza e accesso ai dati 27
1 Il Controllo federale delle finanze è autorizzato, indipendentemente da eventuali obblighi di segreto, a chiedere informazioni completive e a esaminare atti. È invece riservato in ogni caso il segreto postale e telegrafico. 2 Gli enti sottoposti alla vigilanza del Controllo federale delle finanze devono inoltre assisterlo nell’esecuzione dei suoi compiti. 3 Le unità amministrative della Confederazione accordano al Controllo federale delle finanze il diritto di accedere mediante procedura di richiamo ai dati necessari per lo svolgimento della vigilanza finanziaria. All’occorrenza il diritto d’accesso comprende pure dati personali degni di particolare protezione. Il Controllo federale delle finanze può memorizzare i dati personali richiamati solo fino al termine della procedura di revisione. Le richieste d’accesso ai diversi sistemi come pure i relativi scopi devono essere iscritti in un registro.28 27Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645). 28Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (RU 1995 836; FF 1994 II 645). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 47 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |